responsabilità cavallo in fida

Buongiorno Avv.to,
avrei bisogno di alcune informazioni:ho una cavallo in fida preso un maneggio che è costituito come associazione culturale. parlando con i proprietari del cavallo (ossia gli stesii del maneggio) abbiamo solo stabilito che mi sarei occupato del foraggio, e delle spese veterinarie non abbiamo mai parlato di eventuali responsabilità verso terzi. vorrei pertanto sapere ha chi compete tale responsabilità.
Alessandro Proietti

  • Ospite ha scritto 16 anni fa

Buonasera Sig.re Alessandro,
da quanto ho potuto capire lei utilizza il cavallo di proprietà di una associazione culturale che gestisce altresì l`attività equestre di un maneggio:lei si fa carico dei costi di mantenimento e delle spese veterinarie, ma non elargisce alcuna somma di denaro all`associazione di cui sopra a titolo di cessione dell`uso dell`equide.
Le ricordo l`art. 2052. Danno cagionato da animali. — Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
La giurisprudenza ha così interpretato quella “O“ alternativa:
Cass. 30-11-77, n. 5226, rv. 388869:
La responsabilità per danni cagionati da animali, costituendo espressione del principio ubi commoda, ibi et incommoda…grava su chi ha in uso l`animale senza che il proprietario tragga vantaggio economico.
Quindi, la responsabilità civile, se la prenessa è corretta, grava su di Lei.
Se desidera la stipula di un accurato contratto di fida che valga a correggere questo principio, mi può contattare all`indirizzo mail indicato (virginia.polidori@libero.it) e quindi esamineremo il Suo caso concreto.
Cordiali saluti,
Avv. Virginia Polidori.

mi scusi mi potrebbe spiegare come è regolamentata la fida, perchè io ho un accordo verbale con il proprietario del cavallo.
Grazie
Alessandro Proietti

  • Ospite ha risposto 16 anni fa

Egr. Sig.re Alessandro, il contratto di fida è un contratto atipico, il che significa che non troverà la norme atte a disciplinarlo sul codice civile, ma deve necessariamente ricorrere alla giurisprudenza e alla consuetudine.
Come Le ho detto le converrebbe stipulare un contratto ad hoc e con l`assistenza di un legale onde evitare di incorrere in responsabilità civile.
Nel caso sarò lieta di assisterla.
Cordiali saluti.
Avv. Virginia Polidori

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